Rudy2's Multilingual Blog

Just another WordPress.com weblog

STALKING + GASLIGHTING (in ITALIANO)

leave a comment »

Stalking e Gaslighting.

Il Decreto legge n. 11/2009 ha razionalizzato legalmente la serie di atti persecutori comunemente noti con il termine “stalking”.

Il Decreto legge n. 11/2009 ha razionalizzato legalmente la serie di atti persecutori comunemente noti con il termine “stalking”. La nuova fattispecie di reato, introdotta con ritardo nel nostro ordinamento – rispetto a quelli europei, è finalizzata alla cessazione della pericolosa condotta sottesa. L´art 612 bis c.p. prevede che, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. L’illecito considerato può essere annoverato fra i reati plurioffensivi in quanto il bene giuridico tutelato è essenzialmente rappresentato dalla libertà morale dell’individuo nonché dalla salute del medesimo, che potrebbe essere compromessa da tale condotta delittuosa. L´elemento oggettivo è composto da tre elementi costitutivi – che devono essere tutti integrati – quali la condotta tipica del reo (riconducibile alle classiche ipotesi di minacce e molestie), la reiterazione della condotta (successione seriale – cioè nel tempo della condotta), l’insorgenza di un particolare stato d’animo nella vittima (“devono cioè cagionare alla vittima “un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere”). L´elemento psichico della condotta del reo deve presentare i caratteri del dolo generico. L´illecito in esame è punito, salvo aggravanti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni ed è punibile a querela della persona offesa. Quest’ ultima, qualora ritenga di essere vittima di un comportamento che possa presentare uno degli elementi del reato di cui all’articolo 612-bis, in attesa di presentare formale querela  può avanzare al questore formale richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. Lo stalker, per la biografia specializzata, “…a seconda delle storie personali, familiari ed affettive di ognuno, ed a prescindere dalle motivazioni poste alla base della nascita dell´ossessione, …..in generale manifesta una evidente problematica nell´area affettivo-emotiva, relazionale e comunicativa”. Studi psicologici ne hanno individuato cinque tipologie quali “il risentito” (ha il desiderio di vendicarsi di un torto che ritiene di aver subito e ricerca la vendetta);   “il bisognoso d’affetto” (ricerca una relazione di amicizia o d’amore);   “il corteggiatore incompetente”; “il respinto” ed infine “il predatore” (a sfondo sessuale). In base ai dati riportati sul sito dell’”Osservatorio nazionale stalking” (operativo già dal 2002), i contesti nei quali il fenomeno si manifesta sono: 55% dei casi nelle relazioni di coppia; 25% dei casi nel condominio; 05% circa dei casi in famiglia (figli/fratelli/genitori) e 15% circa dei casi nel posto di lavoro/scuola/università. Sul luogo di lavoro la vittima di stalking è spesso indotta anche a rassegnare le dimissioni. Ultimamente, a fianco del fenomeno sopra descritto, sta emergendo un’altra violenza, “più subdola e sottile”, identificata con il termine “gaslighting”, manifestabile in forme diverse con l’unico scopo di ottenere una sorta di manipolazione mentale. Anche quest’ultima forma si estende all’ambito lavorativo. In particolare tale forma di molestia viene definita come “un comportamento che la persona abusante mette in atto per minare alla base la fiducia che la vittima ripone in sé stessa, dei suoi giudizi di realtà, facendola sentire confusa fino a dubitare di stare impazzendo. E’ una subdola azione di manipolazione mentale con la quale il gaslighter, così si chiama l’agente di questo comportamento, mette in dubbio le reali percezioni dell’altra persona, facendola dubitare di se stessa, facendola sentire “sbagliata””. Il comportamento della vittima di tale fattispecie di reato registra tre stadi fondamentali: incredulità (la vittima non crede a nulla ed è confuso), difesa (la vittima difende le proprie posizioni e la propria percezione della realtà) e depressione (la vittima si convince che il manipolatore ha ragione, cade in depressione e sindrome di disadattamento). Le principali categorie di manipolatori sino ad oggi classificate sono: la brava persona (appare come paladino della vittima ma in realtà antepone a tutto i propri bisogni), l´adulatore (adotta la strategia della lusinga) e l´autoritario (utilizza il rimprovero, il sarcasmo, l´aggressività diretta – è il sistema più semplice e diffuso). L’ obiettivo comune di tale comportamento è quello di “ridurre la vittima a un totale livello di dipendenza fisica e psicologica”, annullandone le capacità di scelta e responsabilità. Nella maggior parte dei casi le vittime diventano totalmente assuefatte ed  inconsapevoli degli accadimenti. Tale fenomeno, non ancora strutturato normativamente in Italia, viene tuttavia seguito da un osservatorio ad esso dedicato (il National Center Stalking and Gaslighting) e discusso in forum anche non specialistici dedicati.(Tratto da “Difendersi dallo stalking sui luoghi di lavoro” – Autrice Minnie Luongo – Italia Oggi del 20/04/2009; “Il reato di stalking o atti persecutori ex art 612 bis c.p.” – autore Luigi Modaffari – dal sito La Previdenza; dal sito del Parlamento;“Lo Stalker” – autrice Laura Pizzinga – dal sito Stalking; “Il gaslighting” – autore Giancarlo Salvadori – dal sito  Mentesociale; “Il Gaslighting o manipolazione mentale” – autrice Benedetta Mulas – dal sito Psicoterapia ;  dal sito Libero Comunity).

Written by rudy2

May 13, 2010 at 00:31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: